AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
STATUTO ADOTTATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N° 152 DEL 10/08/98 ED INTEGRATO CON DECRETO DELLAMMINISTRATORE UNICO N. 179 DEL 19/10/98
TITOLO I° FINALITÀ E FUNZIONI
ART. 1) DENOMINAZIONE, FINALITÀ
L'Azienda Regionale Territoriale per lEdilizia (A.R.T.E.) della Provincia della Spezia è Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, organizzativa e contabile.
L'Azienda ha la finalità di provvedere alla realizzazione di programmi di intervento e di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata nonchè di esplicare tutte le funzioni ad essa spettanti quale soggetto istituzionale operante nell'ambito dell'attività di uso e trasformazione del territorio e quale operatore pubblico dell'edilizia.
L'Azienda esercita altresì tutte le funzioni ad essa trasferite o delegate dalla Regione.
ART. 2) SEDE ED AMBITO OPERATIVO
L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia della Spezia ha sede in La Spezia ed opera nel territorio della Provincia.
L'Azienda può altresì operare:
Con provvedimento dell'Amministratore Unico può essere prevista lapertura, anche temporanea, di uffici periferici operativi.
ART. 3) PATRIMONIO DELL'AZIENDA
Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
ART. 4) ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
L'Azienda adotta il proprio piano pluriennale di attività di durata triennale.
Il piano è adottato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente ed il suo stato di attuazione è verificato ed eventualmente aggiornato annualmente.
Nel piano sono definiti finalità, indirizzi, obiettivi, strumenti ed azioni attuative relative sia agli interventi previsti nel programma quadriennale regionale sia a quelli da realizzarsi da parte dell'Azienda con finanziamenti propri o di altri soggetti pubblici e/o privati. L'Azienda elabora programmi di intervento e di gestione nonchè progetti attuativi riferiti a specifici settori operativi.
Il piano triennale ed i programmi costituiscono la base per la formulazione delle previsioni del bilancio annuale.
ART. 5) ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E RECUPERO
Nell'ambito delle proprie finalità e nei limiti di quanto disposto dallart. 3 della Legge Regionale 12/03/1998 n. 9 l'Azienda attua:
Nell'espletamento della propria attività istituzionale l'Azienda può inoltre:
ART. 6) ATTIVITÀ DI GESTIONE
L'Azienda espleta tutti i compiti connessi con l'amministrazione, la manutenzione e la gestione del proprio patrimonio.
Relativamente al patrimonio eventualmente affidato da altri soggetti, tali funzioni sono regolate sulla base e con i limiti previsti dalle convenzioni all'uopo stipulate.
L'Azienda procede all'alienazione od all'assegnazione anche con patto di futura vendita degli alloggi secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi vigenti.
L'Azienda può escludere dalla applicazione della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e con le modalità previste dalla normativa stessa,gli alloggi realizzati senza contributo o concorso dello Stato o della Regione da destinare a finalità diverse da quelle proprie delledilizia residenziale pubblica.
ART. 7) ATTIVITÀ CON ALTRI SOGGETTI
L'Azienda acquisisce, in base alla vigente normativa, la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e di altri soggetti pubblici.
L'Azienda può altresì acquisire la gestione di ulteriore patrimonio immobiliare, affidato alla stessa da soggetti pubblici e privati.
L'Azienda può esercitare, anche nelle forme previste dall'art.9 c.1 lett. "c" servizi connessi con la gestione di immobili e di patrimoni edilizi indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione o della loro destinazione.
L'Azienda può espletare compiti ad essa affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, di progettazione, direzione, esecuzione e gestione di interventi costruttivi e di recupero e di attuazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè di gestione tecnico-amministrativa delle azioni connesse.
Nelle ipotesi indicate nei tre commi precedenti i reciproci rapporti sono regolati da apposite convenzioni.
L'Azienda svolge, ai sensi dellart. 3 comma 3 della L.R. 12/03/1998 n. 9, le funzioni concernenti l'esercizio del controllo per quanto riguarda gli interventi, gli operatori e l'utenza di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo finanziario pubblico.
I rapporti relativi alle funzioni di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni o, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedono il relativo compenso per l'Azienda.
L'Azienda formula proposte agli Enti competenti sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica nonchè sugli strumenti di pianificazione territoriale.
ART. 8) PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI STUDIO
L'Azienda può istituire o partecipare ad organismi pubblici e privati, sotto qualsiasi forma costituiti, aventi lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione nell'ambito delle finalità dell'Azienda stessa.
A tal fine può organizzare stages di formazione ed approfondimento delle varie materie di propria competenza in particolare in collaborazione con Enti di formazione scolastica o Universitari anche mediante listituzione di borse di studio.
ART. 9) STRUMENTI OPERATIVI
All'attuazione delle proprie finalità l'Azienda provvede:
L'Azienda può, ai fini di migliorare lo svolgimento delle proprie funzioni, affidare incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni singoli o in qualsiasi forma costituiti, ovvero stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.
L'Azienda può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonchè contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti da stipularsi con terzi.
L'Azienda può accettare donazioni, eredità, legati ed attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma se ritenuti vantaggiosi.
L'Azienda compie tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini, ivi comprese azioni promozionali della propria immagine ed attività.
TITOLO II° : ORGANI DELL'AZIENDA
ART. 10) ORGANI DELL'AZIENDA
Sono organi dell'Azienda: l'Amministratore Unico ed il Collegio dei Revisori. Tali organi sono nominati e si rinnovano secondo le modalità previste dalle Leggi regionali in materia e durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina.
ART. 11) L'AMMINISTRATORE UNICO
L'Azienda è amministrata da un Amministratore Unico di nomina regionale. L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e ne definisce gli obiettivi ed i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dal Consiglio Regionale. Spettano allAmministratore Unico i poteri di indirizzo e di controllo nonché ladozione dei provvedimenti concernenti lattività dellAzienda, salvo gli atti di spettanza dei dirigenti.
Di norma lAmministratore Unico assume i propri provvedimenti in forma di decreto.
ART. 12) COMPETENZE
Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 11 spetta all'Amministratore Unico, in particolare e a titolo esemplificativo:
Spetta allAmministratore Unico tutto ciò che, non essendo di competenza di altri soggetti, venga genericamente riferito allAzienda da norme di legge o da atti amministrativi.
L'Amministratore Unico partecipa agli accordi di programma ed alle conferenze di servizi quale rappresentante dell'Azienda ovvero delega un dirigente in relazione alle specifiche attribuzioni.
L'Amministratore Unico riceve la comunicazione dei risultati della attività di vigilanza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 13) DELEGA DI FUNZIONI
L'Amministratore Unico può delegare ai dirigenti, avuto riguardo a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi.
Il provvedimento di delega ha carattere generale e può essere revocato. L'Amministratore Unico può avocare a sé anche singoli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti e conseguenti controdeduzioni degli interessati, la modifica ovvero la revoca delle deleghe. Tali provvedimenti sono adottati motivatamente dall'Amministratore Unico.
ART.14) COMITATO DI DIREZIONE
Il coordinamento complessivo tra le varie funzioni dellAzienda è svolto dal Comitato di Direzione la cui composizione e modalità di funzionamento verranno disciplinate dal Regolamento di Organizzazione.
Il Comitato di Direzione è convocato dallAmministratore Unico che lo presiede.
ART. 15) PARERI
Su ogni proposta di decreto da adottarsi da parte dell'Amministratore Unico soggetto allapprovazione o controllo del Consiglio e della Giunta Regionale deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità e legittimità tecnica, amministrativa e contabile dei Dirigenti interessati e del Responsabile di Ragioneria ove necessario.
I pareri di cui al comma precedente possono essere richiesti dallAmministratore Unico anche sui provvedimenti non soggetti ad approvazione o controllo.
I pareri sono inseriti nel provvedimento dell'Amministratore Unico.
ART. 16) TRATTAMENTO ECONOMICO
All'Amministratore Unico è corrisposto dall'Azienda un trattamento economico secondo le vigenti norme di Legge.
ART. 17) VACANZA DELL'UFFICIO
In caso di vacanza dellUfficio o di impedimento dellAmministratore Unico le relative funzioni sono svolte dal Dirigente delegato dallAmministratore Unico o in mancanza di delega dal Dirigente più anziano di età.
Tale procedura si espleta anche nei casi di assenza dellAmministratore Unico su delega dello stesso.
ART. 18) REVOCA E DECADENZA
L'Amministratore Unico può essere revocato dalla Giunta Regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'Azienda in relazione agli indirizzi fissati, può essere revocato anche per ritardi ingiustificati nellattuazione dei programmi, per attività che compromettano il buon funzionamento dellAzienda.
ART. 19) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSI ZIONE E FUNZIONAMENTO
Presso l'Azienda è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti, nominati dalla Regione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico, fino alla scadenza del Collegio. In tali casi subentra il membro con maggiore anzianità di iscrizione al registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
ART. 20) COMPITI
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
In particolare il Collegio:
Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza all'Amministratore Unico ed alla Giunta Regionale.
Il Presidente del Collegio riferisce alla Giunta Regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al Collegio di riferire su aspetti specifici della gestione.
I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione ed hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili della Azienda.
ART. 21) INDENNITÀ
Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata dalla Regione.
ART. 22) CONFERENZA CONSULTIVA
E' istituita, come organo consultivo dell'Azienda la Conferenza provinciale in rappresentanza degli enti locali composta:
I componenti devono essere amministratori degli Enti facenti parte della Conferenza. La conferenza ha competenza consultiva obbligatoria in ordine al piano triennale di cui all'art. 4 del presente Statuto.
L'Amministratore Unico può inviare alla Conferenza ulteriori atti dell'Azienda a fini conoscitivi e può richiedere la convocazione della stessa.
La Conferenza si riunisce di norma presso la sede dell'Azienda ed alle sedute partecipa l'Amministratore Unico della stessa. Alla stessa possono essere invitati i Dirigenti.
I pareri richiesti alla Conferenza devono essere resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti dell'Azienda e le decisioni assunte in difformità dei pareri resi devono essere motivate.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Azienda.
Ai componenti della Conferenza spetta un gettone di presenza determinato con provvedimento dellAmministratore Unico dellAzienda, sulla base di quello spettante ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione di un terzo più uno.
TITOLO III°: ORGANIZZAZIONE
ART. 23) STRUTTURA
L'Azienda si articola in aree di attività e strutture organizzative preposte a compiti funzionali ed operativi corrispondenti ad una ampia sfera di competenze ed obiettivi.
Il coordinamento complessivo delle funzioni dirigenziali e delle attività spettano allAmministratore Unico.
ART. 24) PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione dell'Azienda è disciplinata da criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia nonchè di economicità della gestione.
Nell'organizzazione viene assicurato il rapporto di funzionalità fra le diverse attività svolte ed il raggiungimento degli obiettivi previsti attuando a tal fine l'interdisciplinarietà fra le diverse funzioni indipendentemente da ogni suddivisione settoriale per materia anche attraverso l'istituzione di unità operative integrate.
ART. 25) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
L'Azienda adotta un proprio regolamento di organizzazione nel quale, secondo i principi indicati nelle leggi vigenti e nel presente Statuto sono, tra l'altro, disciplinati: le attribuzioni delle aree di attività delle strutture organizzative ed i criteri di organizzazione del lavoro. L'Azienda adotta altresì il proprio regolamento organico per il personale.
ART. 26) TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
LAzienda adotta le misure organizzative idonee a garantire la pubblicità e laccesso agli atti nonché, la partecipazione ai provvedimenti di competenza secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.
ART. 27) UTENZA
L'Azienda adotta le misure idonee a garantire la più ampia informazione all'utenza. LAzienda favorisce le relazioni sindacali e la partecipazione dellutenza alla gestione degli alloggi. A tal fine definisce appositi protocolli dintesa tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali dellutenza.
ART. 28) COMPITI DELLA DIRIGENZA
I Dirigenti sono responsabili nell'ambito della delega conferita con il provvedimento di cui all'art. 13 del presente Statuto, della gestione, tecnica ed amministrativa, in relazione agli obiettivi fissati dall'Amministratore Unico, e del risultato dell'attività svolta dalle strutture nonchè della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Azienda, della correttezza tecnica e amministrativa e dell'efficienza della gestione.
ART. 29) ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI
In particolare i Dirigenti:
In caso di assenza o impedimento del Dirigente preposto lAmministratore Unico, nomina tra gli altri dirigenti ovvero tra il personale di qualifica funzionale più elevata l'incaricato a sostituirlo a tutti gli effetti, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi.
ART. 30) GESTIONE DEL PERSONALE
Spetta ai Dirigenti la direzione del personale assegnato all'area di attività di cui sono responsabili mediante l'adozione di tutte le decisioni organizzative e di gestione relative ed in particolare:
Spettano altresì ai Dirigenti tutte le funzioni ad essi demandate dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento per il personale.
TITOLO IV°: GESTIONE FINANZIARIA
ART. 31) BILANCIO DI PREVISIONE
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
L'Azienda adotta il bilancio pluriennale in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano pluriennale ed è riferito ad un arco temporale coincidente con questo.
Il bilancio annuale di previsione dell'Azienda è redatto in termini di competenza e di cassa in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale.
Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.
Il bilancio di previsione viene approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e viene trasmesso alla Giunta Regionale per il controllo corredato dalla relativa documentazione, da una relazione illustrativa e dal parere dei Revisori dei Conti.
ART. 32) ESERCIZIO PROVVISORIO
Qualora entro il primo gennaio non si sia concluso il procedimento di controllo sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, l'Azienda è autorizzata, sino e non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio con l'autorizzazione ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio stesso per ogni mese di gestione provvisoria o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
ART. 33) CONTO CONSUNTIVO
Il conto consuntivo si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e di una relazione illustrativa ed è redatto sulla base di uno schema- tipo predisposto dalla Giunta Regionale.
Il conto consuntivo è approvato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nel comma precedente.
La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Azienda nonchè i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che concorrano alla determinazione del conto consuntivo.
Il provvedimento di approvazione, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo.
ART. 34) REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
L'Azienda adotta un regolamento di contabilità in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale.
TITOLO V°: CONTROLLI
ART. 35) FUNZIONE ISPETTIVA
La Giunta Regionale può provvedere ad ispezioni per accertare la regolarità della gestione ed a tal fine l'Azienda è tenuta a mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione ispettiva.
La Giunta Regionale può richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti di riferire su specifici aspetti della gestione.
ART. 36) POTERI SOSTITUTORI
La Giunta Regionale provvede tramite Commissario "ad acta", previa diffida ad adempiere entro un termine perentorio, ad adottare gli atti obbligatori per legge o per regolamento quando ne sia stato ritardato o rifiutato l'adempimento da parte dell'Azienda.
ART. 37) CONTROLLO SUGLI ATTI
Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale gli atti dell'Azienda concernenti lo Statuto e le relative modifiche. Sono soggetti al controllo della Giunta Regionale gli atti concernenti:
Le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di approvazione sono stabilite dalle vigenti leggi regionali.
TITOLO VI°: MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 38 MODIFICHE DELLO STATUTO
Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata con apposito provvediment o dell'Amministratore Unico e sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.
NORME TRANSITORIE
Con ladozione dello Statuto lattuale Direttore Generale assume la denominazione di Amministratore Unico. Dalla stessa data lIstituto si trasforma in Azienda Regionale Territoriale per lEdilizia.
Lo Statuto entra in vigore con lapprovazione dello stesso da parte del Consiglio Regionale, compatibilmente con gli adempimenti ed i tempi stabiliti dalla legge ai fini della trasformazione dellAzienda in Ente di natura economica.
La trasformazione in Ente Pubblico Economico avviene dal primo gennaio successivo al verificarsi delle condizioni di cui allart. 26 comma 8 e seguenti della L.R.
12-3-98 n. 9. Nelle more della trasformazione in Ente Pubblico Economico allAzienda trasformata si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 29/93 così come modificato con D.Lgs. 80/98.