Impianti di riscaldamento centralizzati – Definizione orari di accensione riscaldamento

Con riferimento al DPR 74/2013,   Art. 4 “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale” e alle modifiche introdotte dal Decreto MITE 383/2022 per la stagione termica 2022/2023,  si informa che il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentita l’accensione dell’impianto di riscaldamento , per la zona climatica D, è pari a  11 ore, nel periodo compreso tra il 8 novembre e il 7 aprile mentre per la zona climatica C, è pari a 9 ore, nel periodo compreso tra il 22 novembre e il 23 marzo.

Il Decreto Ministeriale prevede inoltre la riduzione di un grado dei valori ordinari, che passeranno quindi a:

  • 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni.

In ossequio a tale indicazione normativa l’Azienda ha previsto l’accensione degli impianti di riscaldamento, all’interno del periodo indicato, nei  seguenti orari:

Zona climatica D (massimo di ore giornaliere di riscaldamento: 11 ore)

mattino:  dalle ore 6:00 alle ore 8:00

pomeriggio:  dalle ore 12:30 alle ore 20:00

sera: dalle ore 20:00 alle ore 21:30

Zona climatica C (massimo di ore giornaliere di riscaldamento: 9 ore)

mattino:  dalle ore 6:00 alle ore 8:00

pomeriggio:  dalle ore 12:30 alle ore 17:30

sera: dalle ore 19:00 alle ore 21:00

In caso di necessità di variazione di orario  da parte degli inquilini, occorre trasmettere all’Azienda scrivente,  nota scritta con la richiesta di accensione e gli orari scelti, sempre per un massimo per le ore consentite nelle zone climatiche indicate, controfirmata dal 50%+1 degli inquilini residenti in un edifico o in più edifici,  serviti dallo stesso impianto di riscaldamento centralizzato.

Nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, è facoltà dei Sindaci in deroga al citato art. 4 (DPR 74/2013) emettendo apposita ordinanza sindacale, ampliare o ridurre  i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Quindi per un massimo del 50% delle ore giornaliere massime consentite per fascia climatica con le stesse regole per le modifiche degli orari già rappresentate.

Si precisa che l’Azienda non darà seguito a richieste di variazione di orario ricevute da   singoli inquilini o a richieste ricevute in difformità a quelle indicate nella presente comunicazione.

La manutenzione dei seguenti  impianti centralizzati è affidata alla ditta specialistica la quale ha un servizio di reperibilità h 24. I recapiti del manutentore sono stati affissi negli spazi comuni e in prossimità dell’accesso alla centrale termica che sono il canale privilegiato da utilizzare per le segnalazioni.