La Legge Regione Liguria 21/06/1996 n. 27 stabilisce i criteri per il calcolo del canone considerando il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della Legge Regione Liguria 10/2004 e della D.G.R. n. 613 del 25/07/2018 (situazione economica accertata nella certificazione ISEE).
Di seguito sono riportate le nuove fasce, relative al reddito percepito nell’anno 2021, ai fini dell’aggiornamento del canone per l’anno 2023, definite secondo la suindicata normativa:
FASCE DI REDDITO | LIMITI DI REDDITO PER LE FASCE AI FINI APPLICAZIONE CANONE 2023 | |||
50 NUOVA PRIMA FASCIA PENSIONE | 15% PE | 12.686,18 € | ||
51 NUOVA SECONDA FASCIA PENSIONE | 52% PE | 12.686,19 € | 13.405,08 € | |
52 NUOVA PRIMA FASCIA REGIONALE | 52% RE | 0,00 € | 12.642,03 € | |
53 NUOVA SECONDA FASCIA REGIONALE | 71% RE | 12.642,04 € | 18.280,19 € | |
54 NUOVA TERZA FASCIA REGIONALE | 90% RE | 18.280,20 € | 22.676,30 € | |
55 NUOVA QUARTA FASCIA REGIONALE | 100% RE | 22.676,31 € | 29.390,49 € | |
56 NUOVA PRIMA FASCIANAZIONALE | 100% NA | 29.390,50 € | 37.578,50 € | |
57 NUOVA SECONDA FASCIA NAZIONALE | 110% NA | 37.578,51 € | ||
Si precisa che per le prime due fasce (15%PE e 52%PE) il limite di reddito da considerarsi è l’imponibile: la fascia 15%PE deriva dalla somma di una pensione minima e di una pensione sociale (€. 6.702,54+5.983,64) percepite nel 2021, la fascia 52%PE deriva dalla somma di due pensioni minime percepite sempre nel 2021 ( € 6.702,54×2).
Per le fasce comprese tra il 52%RE e il 110%NA come limite di reddito è da considerarsi l’imponibile tolta la detrazione di €. 516,46 per ogni componente familiare oltre i 2 e la riduzione del 40% se trattasi di lavoro dipendente o da pensione.
Al canone di locazione viene aggiunto l’aumento previsto dall’art. 14 della Legge Regione Liguria 21/06/96 n. 27, secondo la seguente tabella:
fino a €. 13.405,08 | 18,07 |
Tra €. 13.405,09 e €. 20.885,91 | 20,66 |
Tra €. 20.885,92 e 41.771,83 | 28,41 |
Oltre €. 41.771,84 | 77,47 |
Si provvede inoltre all’aggiornamento ISTAT pari al 75% dell’incremento del costo della vita verificatosi nel periodo giugno 2021 – giugno 2022, pari allo 5,85 %.
Si ricorda :
- E’ addebitato il canone convenzionale massimo previsto per l’ERP – così come previsto dalla L.R. n. 10.2004, art.13 c.1 bis –agli assegnatari che non abbiano provveduto, a sottoscrivere l’attestazione ISEE 2023 nei termini assegnati o che presentino una dichiarazione ISEE sulla quale siano segnalate omissioni o difformità da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
- Ai nuclei assegnatari che presentano un indicatore ISEE superiore al limite per la permanenza nel rapporto di assegnazione -pari ad Euro 34.895,00 per l’anno 2023- è addebitato per tutto l’anno 2023 il canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50%, in conformità all’art. 16, c. 2, lett. e) della L.R. n. 10/2004 e s.m.i..
- Si precisa che l’ aggiornamento del canone ha decorrenza da gennaio 2023, pertanto l’Azienda procederà al calcolo degli eventuali conguagli con ripartizione rateale degli importi in addebito/accredito sulle bollette mensili successive all’imputazione del nuovo canone .
L’UFFICIO GESTIONE ALLOGGI