Legge Istitutiva

Legge Istitutiva

LEGGE REGIONE LIGURIA 12 MARZO 1998, N. 9.

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenzial e ed ai lavori pubblici.

TITOLO I: TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

ART. 1) Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità con i principi
stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali
operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica ed il riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici, al fine di consentire
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità degli interventi in materia.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni regionali nel settore, l’azione della Regione e delle Aziende in materia di edilizia residenziale pubblica è diretta al
miglioramento delle condizioni abitative della popolazione ed al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalla fasce sociali a minor reddito.

ART. 2) Aziende regionali territoriali per l’edilizia

1. Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali territoriali per l’Edilizia (ARTE), di seguito denominate Aziende
2. Le Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Possono altresì operare:
a) nel territorio delle altre Province d’intesa con l’azienda della provincia territorialmente competente;
b) nel territorio di paesi comunitari, nell’ambito di programmi internazionali

ART. 3) Attività delle Aziende

1. Le Aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica. Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell’Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l’attuazione di interventi sul territorio in relazione ai programmi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1995 n. 57o di analoghi programmi di intervento di Edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla vigente normativa.

2. L’affidamento, da parte degli Enti locali, alle Aziende di progettazione di interventi non compresi nei programmi di cui al comma 1, può avvenire solo nell’ambito di procedure, ad evidenza pubblica, di scelta di soggetti privati.

3. La Regione può avvalersi delle Strutture delle Aziende per gli adempimenti, anche di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti Autonomi per le Case popolari), connessi alla attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia secondo apposite convenzioni, intese o, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedano il relativo compenso.

a) espletano tutti i compiti loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, nonché di gestione tecnico amministrativa delle azioni connesse;

b) partecipano nelle forme previste dal Codice Civile a Consorzi e Società miste per l’attuazione e la gestione di programmi di cui al comma 1, anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile e per l’apertura di specifici uffici casa;

c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, individuato dall’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l’edilizia residenziale pubblica), nonché dell’ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati, previe idonee garanzie da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;

d) possono costituire o partecipare a Società anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera b). In questo caso la costituzione della Società può avvenire previa approvazione:

1) della Giunta regionale, qualora trattasi di Società costituite per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e la manutenzione del patrimonio;

2) del Consiglio regionale in tutti i restanti casi

5. Qualora le società previste dalla lettera d) del comma 4, per due esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la Giunta regionale, su segnalazione del Collegio dei Revisori dell’Azienda può, valutata l’entità dei deficit ed i possibili margini di recupero:

a) intimare all’Azienda l’adozione dei provvedimenti necessari per limitare l’incidenza negativa sul bilancio, anche attraverso la remissione delle azioni;

b) sostituire l’Amministratore Unico dell’Azienda.